Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata del Distretto di Brescia Settore Diritto Europeo



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Responsabilità per dolo o colpa grave) Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. Costituiscono colpa grave: la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza é incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

129

 Sia consentito il rinvio a Conti, Autorità di cosa giudicato diritto interno e primato del diritto comunitario, in Nuove Autonomie, 2005,3,373.

130

 In effetti, già l’Avvocato generale aveva colto la peculiarità del quesito pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Genova, nel quale non si faceva alcuna distinzione fra giurisdizioni di ultima istanza e decisioni adottate da altri giudici, tanto che si era proposto di riformulare il quesito: v.,p.39 conc.cit.:”  Nel modo in cui è stata formulata, la questione pregiudiziale ha ampia portata poiché si estende a tutta l’attività giurisdizionale, vale a dire tanto quella degli organi giurisdizionali supremi quanto quella dei giudici ordinari. Orbene, si deve constatare che l’azione per responsabilità dello Stato, che è oggetto della causa principale, mette in discussione unicamente una decisione di un organo giurisdizionale supremo avverso le cui decisioni non è proponibile ricorso, e non quelle dei giudici ordinari che si sono in precedenza pronunciati nel medesimo senso nella stessa causa. Occorre quindi riformulare la questione pregiudiziale nel senso di limitare la portata della soluzione fornita dalla Corte a quanto strettamente necessario per la risoluzione della controversia di cui è investito il giudice del rinvio.”

131

 Tale ipotesi viene dalla Grande Sezione qualificata, addirittura, come caso di responsabilità presunta, proprio per scandirne ulteriormente la gravità, accentuando il principio espresso nella sentenza Kobler ove si era preferito utilizzare l’inciso in ogni caso per disgiungere l’ipotesi di cui al testo dai criteri in precedenza tratteggiati.

132

 Va solo evidenziato che anche all’interno del d.lgs.n.109/2006 che ha dato attuazione alla legge delega si colgono alcuni problemi di coordinamento interno in parte sovrapponibili a quelli già esaminati a proposito delle lett.n.1, 2 e 3 dell’art.2 l.n.117/1988, ove si consideri che è stato espressamente codificato quale illecito disciplinare “la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile” ed il “travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile”-lett g ed h dell’art.2 comma 1 d.lgs.n.109/2006- prevedendo l’esonero da responsabilità per il caso di attività interpretativa compiuta in modo conforme all’art.12 disp.att.c.c.

133

 Sul contenuto precettivo della legge delega v.Romboli, Il ruolo del giudice in rapporto all’evoluzione del sistema delle fonti ed alla disciplina dell’ordinamento giudiziario, in www.associazionedeicostituzionalisti.it


134

 sia consentito, sul punto, il rinvio a Conti, Il ruolo del giudice civile e il sistema europeo delle fonti, in Nuove Autonomie, 2006,127 ss. V. anche Biondi, La responsabilità del magistrato, Milano, 2006,87 ss.

135

 v.volendo, Conti, L’occupazione acquisitiva.Tutela della proprietà e dei diritti umani, Milano, 2006,

136

 Biondi, Un "brutto" colpo per la responsabilità civile dei magistrati.
(nota a Corte di Giustizia, sentenza 13 giugno 2006, TDM contro Italia) in www.forumcostituzionale.it V., in modo più dettagliato, Biondi, La responsabilità del magistrato, Milano, 2006, 220 ss.

137


 v. Conti, Giudici supremi e responsabilità per violazione del diritto comunitario, cit.

138


 Tale conclusione, del resto, era in perfetta sintonia con la posizione espressa dall’Autogoverno della Magistratura che ha, tradizionalmente e costantemente, escluso la responsabilità disciplinare del magistrato per attività interpretativa del giudice confinandola, ancora una volta, alle ipotesi di interpretazione abnorme connessa a negligenza inescusabile.


139


 Conti, Autorità di cosa giudicato diritto interno e primato del diritto comunitario, cit.

140


 La sentenza è pubblicata su Urb.app., 2004,10,1151, con nota di Caranta.

141


 punto 23 sent. Schlank & Schick GmbH, cit.: “Si deve aggiungere che la citata sentenza Kühne & Heitz, cui si riferisce il giudice a quo nella sua prima questione, sub a), non è tale da rimettere in discussione l’analisi sopra svolta. Infatti, anche ammettendo che i principi elaborati in tale sentenza siano trasferibili in un contesto che, come quello della causa principale, si riferisce ad una decisione giurisdizionale passata in giudicato, occorre ricordare che tale medesima sentenza subordina l’obbligo per l’organo interessato, ai sensi dell’art. 10 CE, di riesaminare una decisione definitiva che risulti essere adottata in violazione del diritto comunitario, alla condizione, in particolare, che il detto organo disponga, in virtù del diritto nazionale, del potere di tornare su tale decisione (v. punti 26 e 28 della detta sentenza). Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che la suindicata condizione non ricorre.”

142


 Corte giust. 19 novembre 1991 Francovich e a. C-6/90 e C-9/90, Racc. pag. I-5357.

143


 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629, punto 24)

144


 Corte dir.uomo 21 marzo 2000, Dulaurans/Francia, in www.echr.coe.int

145


 v. in questo senso anche Scoditti, Il sistema multi-livello di responsabilità dello Stato per mancata attuazione di una direttiva comunitaria, in Danno e resp, 2003, p. 726.

146


 Su tale punto v. l’interessante contributo di Larnè, Spunti di comparazione fra i modelli Tedesco, Francese e Spagnolo di responsabilità dello Stato: esiste una responsabilità del legislatore?, in www.forumcostituzionale.it

147


 E non è qui utile insistere sul fatto che la dottrina dell’interpretazione conforme e il potere di ovviare al diritto nazionale siano, effettivamente, delle “scappatoie rese necessarie dal non aver ammesso l’effetto diretto orizzontale delle direttive.”

148


 Cass. S.U.13 febbraio 1999, n. 64, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, 799 ss.

149


 Cass.14 settembre 1999 n.9813, in Foro it.,2000,I,1668 che ha escluso la possibilità di una sospensione per pregiudizialità comunitaria in caso di pendenza di altro rinvio pregiudiziale operato da diverso giudice nazionale.

150


 L’esenzione per le ipotesi di attività interpretativa comprende anche «uno dei significati sia pure il meno probabile e il più distante dai principi generali dell'ordinamento giuridico» (App. Brescia, 13 aprile 1990, in Foro it. 1990, I, 2008).

151


 Del resto, secondo la Corte di giustizia - cfr.,fra le tante, Corte giust. 4 aprile 1974, n.C-167/73, Commissione c. Francia- l'inadempimento di uno Stato al diritto dell’Unione europea non è escluso dal fatto che una legge interna non sia applicata, permanendo a carico dello Stato l'obbligo di eliminarla al fine di garantire chiarezza sulla disciplina applicabile. Esigenza ovviamente avvertita come forte dalla Corte per quel che riguarda la l. n. 117 del 1998 per le considerazioni espresse nel testo.

152


 V. sul punto, il bel saggio di Piccone, La responsabilità civile del giudice nell’ordinamento integrato, in Falletti-Piccone, in corso di pubblicazione, anche in http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37206&catid=86&Itemid=333&mese=12&anno=2011.

153


 Cfr. Trib. Roma 29 settembre 2004, in Dir. e giust., 2004, 41, 80, opportunamente ricordato da Biondi, op.cit.,227.

154


 Ferraro, op. cit., 637. Incidentalmente anche Condinanzi, op. cit. e Piccone, op. ult.cit.

155


 Trib. Genova 31 marzo 2009, n. 1329, in Giur. merito, 2010, 4, 991 ss.

156


 Sul punto, particolarmente perspicue sembrano le riflessioni di Leonardi-Cordì, L'applicabilità della l. n. 117 del 1988 per le violazioni del diritto comunitario, in Giur. Merito, 2010, 4, 991.

157


 Si veda, del resto, Corte giust. 5 ottobre 2010, n.C–173/09, Gerogi Ivan Elchinov, nella parte in cui ha ritenuto che i giudici di merito non sono vincolati dalle valutazioni formulate dalle giurisdizioni superiori se le considerano non conformi al diritto Ue, potendo in tali casi discostarsi dalle indicazioni degli organi di ultimo grado se le ritengono contrarie al Trattato. Per tale ragione è stato ritenuto che il diritto dell’Unione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede d’impugnazione, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in diritto dall’istanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dell’interpretazione da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione.

158


 Il che, ovviamente, non elide affatto la possibilità del giudice interno di fornire corretta attuazione alla pronunzia della Corte di giustizia ed in tale contesto di procedere all'attività interpretativa del diritto interno, non potendo tuttavia lo stesso giudice fornire un'interpretazione distonica del diritto dell'Unione europea rispetto a quella fornita dal giudice di Lussemburgo.

159


 Sul punto v. Baratta, La cosa giudicata non limita il principio della primautè…peraltro espunto dal progetto di riforma dell’Unione Europea, in Giust. civ., 2007, 2659; Lo Schiavo, La Corte di Giustizia ridimensiona progressivamente il principio nazionale di cosa giudicata, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2010, 1, 287. Per un saggio straordinariamente completo sulla nozione attuale di giudicato v. Caponi, Corti europee e giudicati nazionali, in Atti del XXVII Convegno nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Corti europee e giudici nazionali (Verona, 25-26 settembre 2009), Bologna, 2011, 239 ss. Anche Biondi, La responsabilità del magistrato, Milano, 2006,195 ss.

160


 V. volendo Conti, C’era una volta il giudicato, in Corr.giur., 2010, 2, 173.

161


 V. sul punto le osservazioni rese dall’Avvocato generale Legèr nella causa Traghetti già esaminate nel commento a tale sentenza da parte di chi scrive (p.1520).

162


 V. sul punto la giurisprudenza della Corte di giustizia pertinente ricordata nel commento alla sentenza Traghetti da parte di chi scrive (p.1519).

163


 Cfr., fra gli altri, Bifulco, Il giudice è soggetto soltanto al «diritto», Napoli, 2008,132.

164


 Anzi, proprio tale affermazione rafforza, agli occhi del giudice di Lussemburgo, l'autorevolezza delle corti nazionali, se è vero che il rimedio risarcitorio «corrobora la qualità di un ordinamento giuridico e quindi in definitiva anche l'autorità del potere giurisdizionale».

165


 Sia consentito il rinvio a Conti, Il ruolo del giudice nella società che cambia, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, Roma, 2011, 445 ss.

166


 Livatino, Il ruolo del giudice nella società che cambia, di recente ripubblicato in Livatino, Non di pochi, ma di tanti, Caltanissetta, 2012, 19.

167


 N. Zanon, La responsabilità del giudice come rimedio contro interpretazioni “troppo creative”: osservazioni critiche, Relazione al XIX Convegno dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti su Separazione dei poteri e funzioni giurisdizionali, in Annuario AIC 2004, Padova, 2008.

168


 Carnelutti, Sistema di diritto processuale civile, vol. I, Padova, 1936, 671.

169


 Satta, Commentario al codice di procedura civile, sub art. 55 Milano, 1971: «…La limitazione della responsabilità del giudice affonda saldissime radici nella funzione stessa del giudicare, che esclude ogni responsabilità […] Quel che il giudice fa costituisce sempre un momento della realizzazione della tutela giuridica tra le parti: e la nullità genera una pretesa di una parte nei confronti dell’altra, non mai nei confronti del giudice, che è fuori dell’orbita dell’azione. Per tutto questo, anche senza l’espressa disposizione dell’art. 55, una pretesa di responsabilità nei confronti del giudice sarebbe assolutamente inconcepibile».

170


 Trimarchi, Risarcimento del danno. Responsabile lo Stato, non il giudice, in Corriere della Sera, 3 dicembre 2011.

171


 Cfr. Sabato, Due importanti testi in tema di indipendenza della magistratura adottati dal Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010, in La Magistratura, Roma, nn.3/4, 2011, 60 ss.

172


 Sulla quale v. Patrone,  La Raccomandazione CM/REC (2010) del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sui giudici verso un nuovo modello di magistrato in Europa, in www.europeanrights.com

173


 Costa, L’autorité de la jurisprudence de la Cour, Bruxelles, 20 settembre 2007, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0157C854-37BA-485C-AB8C- 5C12FF78C4DC/0/2007Belgrade2021septembre.pdf

174


 Corte giust. 17 aprile 2007, n.C-470/03, A.G.M.-COS.MET Srl, in www. curia. eu. int.

175


 In questa direzione, del resto, la Corte di Giustizia sarà presto chiamata ad esaminare la procedura di infrazione contro l’Ungheria iniziata dalla Commissione europea - ed annunziata dal Presidente José Barroso il 17 gennaio 2012- per contrasto con il diritto europeo di tre leggi entrate in vigore nelle scorse settimane, tra le quali quella che incide pesantemente sul sistema giudiziario determinando l’esodo obbligatorio dei magistrati ultrasessantaduenni.

176


 Stasio, Nei Paesi UE a rispondere è in prevalenza lo Stato, in Il Sole 24 Ore, 30 marzo 2011, 17.

177


 Rispetto alla disciplina spagnola della responsabilità del giudice occorre tuttavia ricordare la dottrina iberica -Díaz Delgado, José, La responsabilidad del Estado-Juez, in Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 2004- che non manca di sottolineare come “en toda la historia procesal española, al parecer, prácticamente no ha habido sentencias condenatorias por responsabilidad civil de los jueces y magistrados.”

178


 E’ appena il caso di sottolineare che per effetto dell’interpretazione offerta dal giudice di legittimità l’azione di ammissibilità della domanda risarcitoria è stato il luogo nel quale si è prioritariamente formato il diritto vivente della Cassazione sul tema qui esaminato. Ciò ha determinato la “trasformazione” del giudizio di ammissibilità in giudizio di merito- cfr. Lazari, op.cit., 4; Amato, Una critica all'interpretazione dell'art. 5 l. 117/88, in Danno e resp. 1996, 339.

179


 V. sul punto, in senso diverso da quello prospettato nel testo, Di Seri, La responsabilità del giudice nell'attività interpretativa: una discriminazione alla rovescia, in Riv. it. dir. pubbl. internaz., 2006, 1116; Strozzi, Responsabilità degli Stati membri per fatto del giudice interno in violazione del diritto comunitario, in Il diritto dell’Unione europea, 2009, 895.

180


 Cfr. sul punto, volendo, Conti, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 494 ss.

181


 Cfr. Biondi, op.ult. cit., 200: «… Gli ambiti dell’interpretazione delle norme di diritto e della valutazione del fatto e delle prove, inoltre, sono così ampi e dai confine tanto incerti che hanno finite per assorbire la quasi totalità dei casi oggetto di azione di responsabilità ex l. n. 117 del 1988, riducendo quella in oggetto ad una disciplina pressoché inutilizzabile».

182


 Biondi, op.ult. cit.,207.

183


 Cass., sez. un., 13 febbraio 1999, n. 64, in Riv. it. dir. pubbl. com. 2000, 799.

184


 Cass. 14 settembre 1999 n. 9813, in Foro it.,2000, I, 1668.V., da ultimo, Corte dir.uomo, 20 settembre 2011, Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio, in www.echr.coe.int, ove si è riconosciuto, in linea di principio, che il mancato adempimento dell’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia previsto per gli organi di ultima istanza dall’art. 267 TFUE può dar luogo ad una violazione dell’art. 6 par. 1 Cedu.

185


 V.Miraglia, La responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione europea da parte dell’organo giurisdizionale: la cronaca di una morte annunciata, in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/02/Miraglia_Resp_magistrati.pdf

186


 Proprio l’impianto della Carta di Nizza - Strasburgo, si è autorevolmente sostenuto da Sorrentino- I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona(Considerazioni preliminari), in Corr. giur., 2010, 2,148- dimostrerebbe “la sua attitudine a costituire punto di riferimento dei diritti umani anche al di là del raggio d’azione dell’Unione. Il rispetto della dignità umana, il diritto alla vita, il divieto della pena di morte, il divieto della tortura, ecc. non riguardano, infatti, specificamente il diritto dell’Unione, le cui competenze non toccano tali beni, ma gli Stati che ne fanno parte e, soprattutto, quelli che aspirano a divenirne membri (in quanto il mancato rispetto di tali diritti diverrebbe elemento ostativo alla loro adesione), onde la Carta si presenta come una sorta di sintesi di valori costituzionali comuni cui l’Unione fa riferimento, anche al di là dell’esercizio delle sue competenze.V. anche Bronzini, I diritti fondamentali nell'ordinamento integrato. Il ruolo della Corte di Giustizia, Relazione svolta all'incontro di studio organizzato dal CSM in Roma nei 1-3 febbraio 2010 su I diritti fondamentali nell’ordinamento, in www.csm.it, pag.10 del paper.
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