La commissione europea



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"Aeromobili", "veicoli più leggeri dell’aria", veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per "aeromobili", relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a. "aeromobili" da combattimento e loro componenti appositamente progettati;

b. altri "aeromobili" e "veicoli più leggeri dell’aria" appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l’attacco, l’addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari, il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati;

c. veicoli aerei senza equipaggio e relative apparecchiature, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1. veicoli aerei senza equipaggio, inclusi veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e "veicoli più leggeri dell’aria";

2. loro lanciatori e assiemi di supporto a terra;

3. relative apparecchiature di comando e controllo;

d. motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati;

e. attrezzature aviotrasportate, comprese le attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l’uso con gli "aeromobili" di cui al punto ML10.a o ML10.b o con i motori aeronautici di cui al punto ML10.d, e loro componenti appositamente progettati;

f. dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, apparecchiature appositamente progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed apparecchiature a terra, appositamente progettati per gli "aeromobili" di cui al punto ML10.a o ML10.b, o per i motori aeronautici di cui al punto ML10.d;

g. caschi militari di protezione e maschere di protezione e loro componenti appositamente progettati, apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l’impiego in "aeromobili", tute anti-g, convertitori di ossigeno liquido usati per "aeromobili" o missili, eiettori e dispositivi pirotecnici di eiezione d’emergenza di personale da "aeromobili";








h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1. paracadute non contemplati altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE,

2. paracadute frenanti;

3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);

i. sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l’uso dell’ossigeno.

Nota 1 Il punto ML10.b non si applica agli "aeromobili", o relative varianti, appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e

b. certificati per uso civile dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato membro o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar.

Nota 2 Il punto ML10.d non si applica a:

a motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato membro o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per l’impiego su "aeromobili civili", o loro componenti appositamente progettati;

b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio.

Nota 3 I punti ML10.b e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per "aeromobili" o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.


ML11




Apparecchiature elettroniche non indicate in altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare;



Nota Il punto ML11.a comprende:

a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l’efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;

b. tubi ad agilità di frequenza;

c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;

d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;

e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;

f. apparecchiature per l’identificazione, l’autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;

g. apparecchiature di guida e navigazione.

h. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;

i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;

j. "sistemi automatizzati di comando e di controllo".

N.B.: Per il "software" associato al "sistema radio definito dal software" (SDR), cfr. punto ML21.

b. apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS).



ML12






Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. sistemi d’arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

N.B.: Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.

Nota 1 Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;

b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l’alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;

d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2 Il punto ML12 si applica ai sistemi d’arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

a. elettromagnetico;

b. elettrotermico;

c. a plasma;

d. a gas leggero; o

e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).


ML13






Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:

a. piastre blindate aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o

2. impiegabili per uso militare;

b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;

c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro componenti appositamente progettati (ossia il guscio, la cuffia e l’imbottitura di conforto degli elmetti);



d. indumenti antibalistici e protettivi fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o equivalenti, e loro componenti appositamente progettati.

Nota 1 Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.

Nota 2 Il punto ML13.c non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3 I punti ML13.c e ML13.d non si applicano agli elmetti né agli indumenti antibalistici o protettivi se sono al seguito dell’utente a scopo di protezione personale.

Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.

N.B. 1: Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

N.B. 2: Per i "materiali fibrosi o filamentosi" utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML14






'Apparecchiature specializzate per l’addestramento militare' o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l’addestramento all’uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

Nota tecnica

Il termine 'apparecchiature specializzate per l’addestramento militare' comprende modelli militari di addestratori d’attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l’uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di "aeromobili" teleguidati, di addestratori d’armamento, di addestratori per la guida di "aeromobili" teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

Nota 1 Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.

Nota 2 Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l’addestramento all’uso di armi da caccia o armi sportive.

ML15






Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;

b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;

c. apparecchiature per l’intensificazione delle immagini;

d. apparecchiature per la visione all’infrarosso o termica;

e. apparecchiature per l’elaborazione di immagini radar;

f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a a ML15.e.

Nota Il punto ML15.f comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota 1 Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:

a. tubi convertitori di immagine all’infrarosso;

b. tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione);

c. placche a microcanali;

d. tubi di telecamere a bassa luminosità;

e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);

f. tubi piroelettrici per telecamere;

g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;

h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 μs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;

i. invertitori di immagine a fibra ottica;

j. fotocatodi a semiconduttori composti.

Nota 2 Il punto ML15 non si applica ai "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.

N.B.: Per la classificazione dei congegni di mira incorporanti "tubi intensificatori di immagine di prima generazione", cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a. N.B.:

N.B.: Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.


ML16




Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.

Nota Il punto ML16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.

ML17




Apparecchiature varie, materiali e 'biblioteche', come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:

1. apparecchiature a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d’aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche);

2. componenti appositamente progettati per essere impiegati per la conversione all’uso militare di apparecchiature a circuito aperto;

3. articoli esclusivamente progettati per uso militare in combinazione con autorespiratori subacquei ed apparecchiature di nuoto subacqueo;

b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;

c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;

d. apparecchiature per l’assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;

e. "robot", unità di comando di "robot" e "dispositivi di estremità" di "robot", aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare;

2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall’esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l’uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566 °C); o

3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);



Nota tecnica

L'espressione "impulsi elettromagnetici" non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad es. macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.

f. 'biblioteche' (parametric technical databases) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i "reattori nucleari", appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;

h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;









i. simulatori appositamente progettati per i "reattori nucleari" militari;

j. officine mobili appositamente progettate o 'modificate' per la manutenzione di apparecchiature militari;

k. generatori da campo appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;

l. container appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;

m. traghetti non contemplati altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;

n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo "sviluppo" dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10;

o. apparecchiature di protezione laser (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare.

p. "celle a combustibile" diverse da quelle di cui ad altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, appositamente progettate o 'modificate' per uso militare.



Note tecniche

1. Ai fini del punto ML17, il termine 'biblioteca' (parametric technical database) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari.

2. Ai fini del punto ML17, per 'modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

ML18




Apparecchiature di produzione e relativi componenti, come segue:

a. apparecchiature di 'produzione' appositamente progettate o modificate per la 'produzione' dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e loro componenti appositamente progettati;

b. impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.
Nota tecnica

Ai fini del punto ML18, il termine 'produzione' comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.










Nota I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature:

a. nitratori di tipo continuo;

b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);

2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o

3. in grado di esercitare un’accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;

c. presse per disidratazione;

d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l’estrusione di esplosivi militari;

e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;

f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;

g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;

h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;

i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8;

j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3.


ML19




Sistemi d’arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. sistemi a "laser" appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

d. apparecchiature appositamente progettate per l’individuazione o l’identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a a ML19.c, o per la difesa contro tali sistemi;

e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19;









f. sistemi "laser" appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1 I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

a. "laser" di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;

b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;

c. emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2 Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:

a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;

b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;

c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;

d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;

e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;

f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;

g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;

h. componenti di acceleratore "qualificati per impiego spaziale";

i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;

j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;

k. nastri "qualificati per impiego spaziale" per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

ML20






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