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NORMATIVA E PROCEDURE
L’obiettivo di tali accordi consiste nel pro-
muovere l’incontro tra la domanda e l’offerta di
lavoro, assicurando la condizione di reciprocitá
in virtù della quale al cittadino straniero viene
assicurato lo stesso trattamento riservato ai
cittadini italiani solo se un trattamento identico
è garantito ai cittadini italiani nello Stato estero
da cui proviene lo straniero. Le disposizioni
previste, inoltre, potenziano i meccanismi selettivi
della manodopera straniera qualificata in con-
formità con le esigenze del mercato del lavoro
italiano e si impegnano a promuovere la forma-
zione professionale e linguistica dei lavoratori
candidati alla migrazione.
L’accordo bilaterale tra il governo del Regno
del Marocco e il governo italiano è stato sotto-
scritto a Rabat il 21 novembre del 2005, con-
formemente alla normativa vigente in Italia in
ordine all’ingresso per motivi di lavoro dei
cittadini non comunitari. All’accordo bilaterale
tra Italia e Marocco in materia di lavoro ha fatto
seguito un protocollo esecutivo sottoscritto a
Roma circa due anni dopo, il 9 luglio del 2007.
L’accordo con il Marocco garantisce ai cittadini
di questo Paese che partecipano ai percorsi
formativi e linguistici una valutazione preferenziale
da parte delle autorità italiane in merito all’in-
gresso in Italia per motivi di lavoro, compatibil-
mente con le condizioni del mercato del lavoro
e in conformità con il “Documento program-
matico triennale” relativo alle politiche di immi-
grazione, oltre che con la normativa vigente in
materia (cfr. art. 7).
Da ultimo è entrato in vigore il nuovo accordo
di associazione tra il Marocco e l’UE. Oltre a
ciò, è previsto un rinnovo degli accordi già esi-
stenti alla luce dell’attuazione del partenariato
di mobilità firmato tra l’UE e il Marocco il 3
giugno 2013.
Quote privilegiate nel decreto flussi
e accordi in materia di lavoro
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NORMATIVA E PROCEDURE
Il 27 ottobre 1997
l’Italia è entrata
a far parte operativamente del cosiddetto “Si-
stema Schengen”, uno spazio comune di libera
circolazione che elimina tra gli Stati aderenti i
controlli alle frontiere, a condizione che siano
stati previamente soddisfatti determinati requi-
siti riguardanti il controllo efficace delle frontiere
esterne: la realizzazione di una sezione nazio-
nale del Sistema di Informazione Schengen; la
cooperazione nelle politiche sul diritto d’asilo;
l’armonizzazione delle politiche in materia di
visti; l’approvazione di una legislazione nazio-
nale sulla protezione dei dati nazionali; il rispetto
delle posizioni della Convenzione in materia di
stupefacenti.
I cittadini stranieri provenienti da un Paese
esterno al sistema Schengen possono, per-
tanto, entrare sul territorio italiano per turismo,
studio, ricongiungimento familiare, lavoro e altri
motivi a condizione di possedere un visto che
autorizzi l’ingresso, rilasciato dalla rete degli Uf-
fici diplomatico-consolari abilitati dal Ministero
degli Affari Esteri, a meno che non provengano
da Paesi non assoggettati all’obbligo del visto.
Si tratta di un vero e proprio tagliando adesivo
o “sticker” che, applicato sul passaporto o su
un altro documento di viaggio riconosciuto va-
lido dallo Stato italiano, autorizza l’ingresso
dello straniero. Il principio è quello che, seb-
bene venga riconosciuta una forma di “inte-
resse legittimo” allo spostamento da parte dei
cittadini stranieri, tuttavia non si intende ricono-
scere un “diritto automatico” all’ottenimento del
visto.
Ai sensi della normativa UE vigente in Italia,
i visti sono divisi in:
1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per
il territorio dell’insieme delle Parti contraenti, ri-
lasciati per Transito Aeroportuale (tipo A); Tran-
sito (tipo B) - tipologia di visto abrogata dal
Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009
del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010) e, per-
tanto, dal 5 aprile 2010 confluita nel tipo C; sog-
giorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a
90 giorni, con uno o più ingressi.
2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL),
validi soltanto per lo Stato Schengen la cui
Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in
casi particolari, anche per altri Stati Schengen
specificamente indicati), senza alcuna possibi-
lità di accesso, neppure per il solo transito, al
territorio degli altri Stati Schengen.
3. Visti “Nazionali” (VN o Visto D) che, rila-
sciati secondo la normativa del Paese interes-
sato, consentono il transito anche negli altri
Stati. Questi sono i visti per soggiorno di lunga
durata (oltre i tre mesi). Con l’entrata in vigore,
il 5 aprile, del regolamento UE n. 265/2010 –
istitutivo di un Codice Comunitario dei Visti che
armonizza le disposizioni riguardanti i cittadini
di Paesi terzi –, i possessori di visto D (visto na-
zionale) potranno circolare nello spazio Schen-
gen per 90 giorni a semestre, nei limiti del
periodo di validità del titolo.
Il decreto del Ministro degli Affari Esteri
dell’11 maggio 2011 (in G.U. circa 7 mesi dopo,
il 1° dicembre 2011), in adempimento della
nuova normativa UE, ha parzialmente sostituito
Aspetti generali relativi
alle procedure d’ingresso